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A-B - Comunicazione (CIL) - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Normative:

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile la realizzazione delle:

e-bis) opere STAGIONALI e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, CONTINGENTI e TEMPORANEE, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa COMUNICAZIONE di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL” o CAL) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, e nella seconda della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg. (Prima 90 gg. termine modificato dal Decreto Semplificazioni).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente provvisorio. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere. 

All’interno di queste condizioni si collocano gli impianti e strutture libere ma assoggettate obbligatoriamente alla comunicazione d’inizio lavori.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni degli impianti e strutture).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04, si veda più avanti).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali e contingenti temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI E TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO

(DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 –

(Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento non assoggettato a Comunicazione. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
    • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
    • Capanno. Casotto. Chiosco.
    • Gazebo con tetto rigido.
    • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
    • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
    • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
    • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
    • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste.      

Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58 del Glossario) - Note:

  • Predisposizione di aree di parcheggio, (in terreno privato e pubblico, in quest’ultima ipotesi con concessione) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzate in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni)
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • La mancanza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

 

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • È stata modificata la durata per il mantenimento delle stesse opere, che passa da 90 gg. a 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Obbligo di un’impresa specializzata

  • Se l’intervento si riferisce a strutture che interessano le discipline di settore, ove vi è la necessità di garantire le condizioni di sicurezza riguardante la pubblica incolumità e quella degli impianti, necessità invece il ricorso ad un’impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, (es. gazebo e tensostruttura di rilevanti dimensione, chiosco chiuso, ecc.)

ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Se l’installazione interessa un’area pubblica con vincolo paesaggistico, non abbisogna di autorizzazione, se su suolo pubblico, con i limiti qui sotto indicati.

 

Strutture amovibili in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale -

(Art. 10 c. 5, legge n. 120/2020 che ha convertito il Decreto Semplificazioni”)

 

Titolo abilitativo edilizio

  • Molte di queste strutture sono soggette a “CIL”, secondo le dimensioni e le caratteristiche, (come per esempio: i gabinetti chimici, tensostrutture, gazebo, cabine, ecc.).
  • Altre a CILA (pertinenza) ed anche ancora al “Permesso di costruire/SCIA super, (come per esempio il dehors, ecc.).

 

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione paesaggistica – culturale –

  • L’installazione, con impianti ed elementi relativi, di strutture amovibili, nelle “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs.  n. 42/04, in condizioni di sicurezza non abbisogna di autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo.
  • Ne deriva che non necessita neanche dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31del 2017 – All. “B” punto: B25)
  • Esempio opere: verande e strutture in genere poste all'esterno (es: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine, ecc.

 

 

Occupazione di suolo pubblico con concessione

  • Se la posa in opera di elementi avviene su area pubblica o privata gravata dalla servitù di pubblico passaggio è tuttavia necessaria la concessione del suolo previo pagamento dell’occupazione, o comunque secondo le indicazioni delle regioni e comuni.

Occupazione di suolo privato

  • L’intervento sul suolo privato è comunque soggetto ad autorizzazione amministrativa per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti o bevande, per i pubblici esercizi o di vendita per i negozi.

Rispetto delle norme correlate all’occupazione

  • Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Occupazioni non consentite

Da questo provvedimento restano però escluse le aree le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prossimi ai siti archeologici ed altre zone di particolare valore storico ed artistico da individuare negli strumenti urbanistici comunali

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali e contingenti temporanee

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
  • Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato, ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

La mancata esibizione della “CIL” è sanzionata dal regolamento edilizio nell’articolo specifico che fa riferimento alla documentazione da tenere nei luoghi dei lavori.

Cartello di cantiere per le opere stagionali e contingenti

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONECIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (In alcune regioni però è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.)
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa)

Disciplina della COMUNICAZIONE “CIL” nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.